Amministrazione trasparente

Altri contenuti: accesso civico

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Fonte normativa

Art. 5 D. Lgs. 33/2013, come modificato da art. 6 D. Lgs. 97/2016.

Regolamento aziendale per l'accesso civico e documentale (approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.06.2018 ed immediatamente esecutivo – in allegato).

Cos'è l'accesso civico?

E' il diritto di chiunque:

  • di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare per legge e che non risultano pubblicati (ACCESSO CIVICO SEMPLICE);
  • di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO).

A chi viene presentata l'istanza di accesso civico?

Se la richiesta riguarda dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria:

  • al Responsabile Trasparenza Amministrativa, dott. Pierantonio Stella - 0434/224402
    modulo per la richiesta di accesso civico semplice al R.P.C.T. (in allegato).
  • Nei casi di ritardo o mancata risposta alle istanze di accesso civico semplice, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (ruolo ricoperto dal Presidente di Atap) che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
    L'istanza può essere trasmessa compilando il modulo allegato, inoltrandolo all'indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Se la richiesta riguarda dati e documenti ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione:

  • all'Ufficio che detiene i documenti
  • all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (ove istituito) - 0434/224401
    modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato (in allegato)

Come viene presentata l'istanza?

L'istanza di accesso civico semplice o generalizzato può essere presentata compilando il rispettivo MODULO di richiesta, sopra riportato, che verrà alternativamente:

  1. Stampato, firmato e presentato per posta al seguente indirizzo: "ATAP SPA – via Candiani, 26 – 33170 Pordenone” o personalmente, unitamente a copia del documento di identità di chi firma l’istanza ed altri documenti allegati richiesti.

oppure

  1.  Scansionato ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC, unitamente a copia per immagine del documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo mail del settore interessato, se conosciuto, o all'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure all’indirizzo di PEC dell’ente Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., unitamente a copia per immagine del documento di identità di chi firma l’istanza ed altri documenti allegati richiesti.

oppure

  1. Firmato digitalmente ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC agli indirizzi sopra descritti, unitamente ai documenti allegati richiesti.

Verranno prese in considerazione, compatibilmente con le norme anche regolamentari in materia di accesso, anche istanze formalizzate in moduli diversi da quelli messi a disposizione dell’Ente ovvero istanze inserite nel testo del messaggio di posta elettronica o PEC, ancorchè non sottoscritte con firme elettroniche, purchè sia prodotto contestualmente o su richiesta dell’Ufficio, la copia della carta di identità dell’istante.

Spese rilascio documenti

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.

Presenza di controinteressati

Se l’istanza di accesso civico riguarda dati o documenti per i quali si individui un controinteressato (esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di quest’ultimo si procede come segue:

  • comunicazione al controinteressato;
  • il controinteressato può presentare motivata opposizione entro 10 gg.;
  • il decorso del termine di 30 gg. per la gestione della richiesta di accesso rimane sospeso fino al ricevimento della motivata opposizione;
  • decorso tale termine la PA provvede sulla richiesta, valutando i motivi di opposizione;
  • il procedimento si chiude con provvedimento espresso e motivato;
  • dell’esito viene data comunicazione al richiedente e al controinteressato.

Conclusione del procedimento

Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.

1. Accoglimento

  • l'Ufficio competente trasmette, entro 5 giorni, al richiedente i dati/documenti richiesti;
  • se l’istanza riguarda dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013, l'Ufficio competente provvede a pubblicarli sul sito e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione dei medesimi indicando il collegamento ipertestuale;

2. Accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato

  • salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di 15 gg. dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

3. Rifiuto, differimento e limitazione all'accesso

  • L'Ufficio competente motiva il provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 33/2013, dandone comunicazione all'interessato nel termine di 30 gg. dalla richiesta.

Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o la mancata risposta entro i 30 giorni

Il richiedente, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8:

  • può presentare richiesta di riesame al Responsabile trasparenza amministrativa, avverso il provvedimento dell'Ufficio competente;
    modulo per la richiesta di riesame al Responsabile trasparenza amministrativa (in allegato)
  • può proporre ricorso al TAR o al Difensore civico regionale avverso la decisione:
    • dell'Amministrazione;
    • in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.

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Via Candiani, 26
33170 PORDENONE (PN)
Tel: 0434-224411

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